Statuti dell'associazione
1. Con la denominazione Pro Aroca (in seguito PA) è costituita, con sede a Mergoscia, un'associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS (Codice Civile Svizzero), Il recapito postale è presso il segretario in carica.
2. L'associazione ha per scopo la preservazione degli stabili attuali dell’antica alpe di Aroca, il loro restauro e la loro conversione in rifugio/capanna aperti ad uso pubblico. Questi edifici si trovano sul territorio e sono di proprietà del Patriziato di Mergoscia; il loro usufrutto sarà regolato da un contratto di diritto di superfice tra il Patriziato stesso e la PA.
Questo contratto sarà sottoscritto dalle due parti e entrerà in vigore quando la PA fornirà le garanzie finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto. Nel frattempo il Patriziato di Mergoscia e la PA regolano il loro rapporto con una lettera d’intenti sottoscritta dalle due parti.
Inoltre la PA si prefigge di promuovere tutte le attività che portino ad una valorizzazione della zona montana sopra il paese di Mergoscia e sopra la plaga del Locarnese. La PA non ha fini lucrativi, è apolitica e aconfessionale e si finanzia mediante contributi sociali, aiuti finanziari di ogni tipo, sovvenzioni, sponsor, ecc.
3. Possono essere membri dell'associazione PA persone fisiche e giuridiche, associazioni e istituzioni.
L'appartenenza all'associazione è acquisita mediante iscrizione presso il segretariato. L’eventuale dimissione da socio dev'essere notificata per iscritto al segretariato dell'associazione, con un preavviso di sei mesi, per la fine dell'esercizio annuale.
4. Gli organi dell'Associazione PA sono:
- l'assemblea dei soci
- il comitato direttivo
- l’ufficio di revisione dei conti
5. L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata dal comitato per gli affari correnti, con l’indicazione delle trattande all’o.d.g., con almeno due settimane di anticipo, entro il 30 giugno di ogni anno, oppure su richiesta scritta di un quinto dei soci iscritti rispettando le stesse modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria.
L'assemblea dei soci può deliberare validamente senza riguardo al numero dei presenti. Ogni socio ha un diritto di voto.
Alle assemblee non è ammesso il voto per procura, in caso di parità il voto del presidente in carica (non dell’eventuale presidente del giorno) conta doppio.
Nelle assemblee il segretario od un sostituto redigono un verbale delle discussioni e delle decisioni che, firmato dallo stesso e dal presidente, deve essere approvato dall’assemblea, di regola alla fine della stessa.
6. Il comitato direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea dei soci per un periodo di tre anni. I membri, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili. Il presidente è nominato dall'assemblea. Il comitato direttivo assegna autonomamente le altre cariche all’interno del comitato. Gli compete la gestione e il controllo di tutti gli affari correnti dell'associazione.
7. L’ufficio di revisione è composto da due soci o da un ufficio di revisione esterno designati dall’assemblea che le sottomettono il loro rapporto annuo sui conti dell’associazione. I conti devono essere presentati all’ufficio di revisione prima della convocazione dell’assemblea.
8. L'ammontare delle tasse sociali è stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.
9. L'esercizio contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
10. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote sociali, dalle tasse d’uso, dagli utili d’esercizio, da eventuali donazioni o sovvenzioni e dall’inventario dei beni mobili ed immobili.
I soci non possono far valere pretese di alcun genere sul patrimonio sociale.
L’associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio, responsabilità finanziarie o di altro genere, dei membri di comitato o dei singoli soci, oltre il patrimonio sopradescritto, sono escluse.
11. La decisione sullo scioglimento dell'associazione PA può e deve essere presa da un’assemblea generale dei soci appositamente indetta allo scopo. Per essere valida essa deve ottenere l’adesione di ¾ dei soci presenti. Nel caso la PA non possa raggiungere gli scopi che si è prefissa prima dell’entrata in vigore del contratto di diritto di superfice, l’associazione si scioglie d’ufficio riconsegnando terreno e stabili al proprietario Patriziato di Mergoscia. In caso di scioglimento o di fallimento della PA susseguentemente all’entrata in vigore del contratto di diritto di superfice, l’associazione si scioglie, e la proprietà degli stabili ritorna al proprietario originale, il Patriziato di Mergoscia così come l’eventuale attivo patrimoniale disponibile.
12. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente statuto fanno stato i disposti del CCS e del CO (Codice Svizzero delle Obbligazioni).
Questi statuti sono stati approvati dalla costituente del 29. Agosto 2016 e entrano in vigore a questa data..
Data e luogo delle riunione costitutiva: Brione, 29. Agosto 2016
(Firme dei membri fondatori)